ACI Declaration – New Egyptian customs’ regulation

ACID (Advanced Cargo Information Declaration) for cargo to Egyptian ports
Pursuant to the Custom Law 207/2020, please be informed that the Ministry of Finance issued a new Decree. (no. 38), for which becomes mandatory to indicate the shipments identity number (ACI number) for all cargo destined to Egypt.

The ACID system has been implemented with the aim to make available to the Egyptian Customs the shipments details before departure from the country of origin.

The code shall be requested from the receiver and notified to the shipper who’s obliged to report it on all documents covering the shipment, included bls and cargo manifests .

In the absence of such indication or in case of wrong code, or in case the data does not match with what stated from the receiver to the Customs, the goods in subject won’t be discharged and the Shipping Company will be obliged to return it to the pol.
The Shipping Company reserves the right not to ship the goods in absence of the ACID code, and to retain the client responsible for all costs accrued from a possible rejection of the shipment from the Egyptian Customs, due to missing or wrong declaration.

Hence, as from 01/04/21 a trial period of application will start, and then as from 01/07/21 the ACI number indication will become compulsory .

Our offices ramain at your disposal for any clarification you may need.

SPEDIZIONE PER IL GUJARAT (INDIA)

Oltre 1.000 M3 di macchinari, alcuni fuori sagoma, in un solo lotto, sono stati appena consegnati alla destinazione finale in Gujarat per conto di una società del gruppo Yokohama.
L’intero ciclo logistico da porta a porta, operazioni doganali incluse, è stato curato congiuntamente con il ns partner indiano Fairmacs Pvt Ltd.

Dogane – Sistema REX – Avvio del portale unionale – Circolare ADM n.4/2021

Dal 25 gennaio è operativo il portale REX della Commissione Europea per gli esportatori registrati che vogliono certificare l’origine delle merci con l’attestazione su fattura o su altro documento commerciale. La procedura è vigente nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate, nonché di alcuni Accordi commerciali, tra cui quello più recente con il Regno Unito.

Ai fini dell’iscrizione nel sistema REX, le imprese interessate possono presentare in via elettronica le richieste di registrazione tramite il nuovo portale il cui uso diventerà obligatorio solo dalla metà del 2021; per il momento, infatti, resta in vigore anche la presentazione dell’istanza cartacea (allegato 22-06 del Regolamento n.2447/2015) presso l’ufficio doganale territorialmente competente.

L’Agenzia raccomanda agli operatori di non presentare più volte la stessa domanda per esportatore registrato (una volta tramite modulo cartaceo e una volta tramite il Portale REX). Gli operatori che scelgono di utilizzare il Portale REX sono tenuti ad attenersi alle dettagliate istruzioni contenute nella circolare in oggetto.

Tutte le informazioni sul sistema REX sono disponibili nella relativa sezione all’indirizzo:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en

Per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato la circolare ADM in oggetto.

 

All. 24 Circolare ADM n.4-2021 del 20 gennaio

Spedizione UAE

Quasi 1000 cbm di gruppi elettrogeni fuori sagoma e accessori stivati in containers special equipment destinati a Electricity, Water and Gas Authority negli UAE.

 

IMG-20210114-WA0026 IMG-20210114-WA0028 IMG-20210114-WA0029 IMG-20210114-WA0034

Servizi RO/RO

Dall’inizio dell’anno abbiamo notevolmente potenziato i ns servizi per carico ro/ro e in particolare per i veicoli industriali, le macchine movimento terra, trattori e macchine agricole, autogru.

Si segnalano particolarmente spedizioni importanti che abbiamo curato dal Nord e Sud Europa e dal Nord e Sud America per il Kenya, Tanzania, Sudan, Ethiopia, Eritrea, Libia, Senegal, Nigeria, Nord Africa, Sud Africa

Carichi eccezionali, fuori sagoma, peso eccedente

Nel mese di marzo, poco prima del lockdown, abbiamo trasferito a Rotterdam un impianto di oltre 3000cbm la quasi totalità fuori sagoma e di peso eccedente la portata standard, per la manutenzione delle piattaforme offshore nel Mediterraneo orientale e in West Africa. Impianto che successivamente è stato imbarcato su supply vessel appositamente messe a disposizione per i successivi trasferimenti di cui sopra

 

1 2 3 4 5

Abnormal cargo, heavy lift, overgauge shipments

35 autogru, quasi 2500 cbm e oltre 600 tonnellate sono state spedite via mare dalla Turchia al Belgio. Oltre al trasporto marittimo la ns società ha curato anche il ritiro la consegna e le op. dog.li per un servizio DDP.

f2f4e3ad-ad9f-48f2-903d-eae50f8843b5 f7dc29d6-f4b2-455b-a8fc-e3751ea87572

ee3124e8-f830-4c06-aae8-0ea19d12a9ca 0169b7d4-7eeb-4ce9-a9ae-32c65e045741

gru 57dcb035-1a71-4e4f-b65a-0a3aaf89c369

Spedizione per l’India

Un macchinario di oltre 70 tonnellate temporaneamente importato per manutenzione è stato reimbarcato da Venezia per Mumbai su  nave heavy lift.
Il macchinario è stato imballato in apposita cassa idonea al trasporto marittimo su navi break bulk. La ns società ha curato altresi il ritiro della
merce, il trasporto al porto d’imbarco e la messa a bordo.

20200731_110348

IMG-20200805-WA0007 IMG-20200805-WA0009

 

Oggetto: Tributi – Iva – Prova delle cessioni intracomunitarie – Circolare Agenzia Entrate n.12 del 12.5.2020.

Con la circolare indicata in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato i mezzi di prova ammessi ai fini della non imponibilità Iva sulle cessioni intracomunitarie, alla luce del nuovo articolo 45-bis del Regolamento UE n.282/2011 applicabile dall’inizio di quest’anno.

 

L’Agenzia rammenta che in base alla normativa nazionale, che attua quella comunitaria (Direttiva Iva n.112/2006), non ci sono specifiche disposizioni in merito ai documenti che il contribuente deve conservare per provare che i beni oggetto della cessione siano stati fisicamente trasferiti da uno Stato comunitario ad un altro.

 

Riguardo alla prassi, l’Agenzia rammenta che da ultimo, con la risposta all’interpello n.100 dell’8 aprile 2019, ha ammesso la possibilità per il cedente di produrre vari documenti (es. fatture di vendita, DDT firmato dal vettore, fattura di trasportatore, ecc.) da cui devono emergere chiaramente i soggetti coinvolti nella cessione intracomunitaria – ovvero il cedente, il vettore e il cessionario – nonché tutti i dati utili a definire l’operazione svolta.

 

La suddetta prassi rimane applicabile ogniqualvolta non opera la presunzione sull’avvenuto trasporto ai sensi del citato articolo 45-bis secondo cui i documenti di prova sono diversificati a seconda che il trasporto o la spedizione dei beni da uno Stato comunitario all’altro sia avvenuto per conto del venditore o per conto dell’acquirente.

 

Nel primo caso (cessioni franco destino) il venditore deve fornire una dichiarazione dove attesta che i beni sono stati spediti o trasportati per suo conto. Nel secondo caso (cessioni franco fabbrica) il venditore deve farsi redigere dall’acquirente una dichiarazione attestante le generalità dell’acquirente stesso, la data del rilascio dei beni, la quantità e natura degli stessi, la data e il luogo di arrivo, l’identificazione della persona che ha accettato i beni e del mezzo di trasporto.

 

In entrambi i casi, la dichiarazione dovrà essere accompagnata da 2 ulteriori documenti che:

 

  • potranno essere entrambi relativi al trasporto, provenienti da soggetti diversi e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente, quali ad esempio un documento o una CMR riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere (per indipendenti si intende che non devono essere in rapporto societario);

 

  • potranno essere 1 relativo al trasporto e 1 a scelta tra:

polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto, documento bancario attestante il pagamento del trasporto, documento ufficiale rilasciato da una pubblica autorità che attesti l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione, ricevuta rilasciata da un depositario che attesti che nello Stato di destinazione è avvenuto il deposito.

 

È chiaro che la documentazione suddetta è di più facile reperimento da parte del venditore quando le cessioni sono franco destino.

 

L’Agenzia ha specificato che in presenza della suesposta documentazione, la presunzione circa l’avvenuto trasporto ai sensi dell’articolo 45-bis potrà sussistere anche per le cessioni intracomunitarie avvenute precedentemente al 1° gennaio 2020. Ovviamente, conclude la circolare, l’Amministrazione finanziaria potrà superare la presunzione ogniqualvolta verrà in possesso di elementi che dimostrino il mancato trasporto.

RILASCIO EUR 1 – PROROGA

A seguito dell’emergenza Coronavirus, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con propria nota ha prorogato al 21 giugno il termine fino a quando sarà ancora possibile fare ricorso alla procedura di previdimazione dei certificati di circolazione.