Oggetto: Dogane – Avvio del periodo definitivo del CBAM – Precisazioni sugli obblighi degli operatori economici – Avvisi ADM del 21.10.2025 e del 22.10.2025.
Seguito nostre ultime circolari in argomento (n. 41/2025, 75/2025 e 93/2025 rispettivamente del 19 febbraio, 7 aprile e 12 maggio u.s.), si comunica che con i provvedimenti in oggetto vengono fornite indicazioni circa l’avvio della fase definitiva di applicazione del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM).
La Commissione Europea ha annunciato che, a partire dall’1 gennaio 2026, il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) entrerà nella sua fase definitiva di applicazione. Da tale data, tutti gli importatori di merci soggette al CBAM, nonché i rappresentanti doganali indiretti, dovranno essere in possesso dello status di “dichiarante CBAM autorizzato”, come previsto dal Regolamento (UE) n. 2023/956 e successive modifiche.
Si raccomanda di presentare senza indugio la domanda di autorizzazione, poiché la mancata conformità entro la data di avvio del periodo definitivo impedirà l’importazione delle merci interessate.
In assenza dell’autorizzazione CBAM, potranno verificarsi le seguenti conseguenze:
blocco delle merci alla frontiera;
rifiuto dello sdoganamento da parte delle autorità doganali;
applicazione di sanzioni amministrative o pecuniarie secondo la normativa vigente.
L’ADM con l’Avviso del 22 ottobre segnala che sono state introdotte alcune novità dal Regolamento (UE) 2025/2083 che pur non modificando direttamente l’art. 4 del Regolamento UE 2023/956, introduce importanti semplificazioni operative:
Articolo 2bis – Esenzione “de minimis”. Gli importatori (anche quelli già dichiaranti CBAM autorizzati) sono esentati dagli obblighi CBAM se la massa netta totale delle merci CBAM importate in un anno non supera 50 tonnellate. In tali casi, a partire dal 1° gennaio 2026, l’importatore dovrà comunque dichiarare l’esenzione nella dichiarazione doganale.
Articolo 17, punto 7bis – Deroga temporanea all’autorizzazione. Se l’importatore o il rappresentante doganale presenta la domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026, potrà continuare temporaneamente a importare merci CBAM fino alla decisione dell’autorità competente, e comunque non oltre il 30 settembre 2026. Ciò significa che la presentazione della domanda entro marzo 2026 consente la prosecuzione delle operazioni d’importazione anche in assenza dell’autorizzazione definitiva.
Resta obbligatorio richiedere preventivamente lo status di dichiarante CBAM autorizzato per le importazioni di merci che superano la soglia “de minimis”.
Dall’1 gennaio 2026 in ogni dichiarazione doganale CBAM dovrà essere indicata la motivazione dell’importazione, scegliendo tra:
possesso dello status di dichiarante autorizzato;
rientro nella soglia di esenzione (≤ 50 tonnellate annue);
domanda di autorizzazione presentata (entro 31 marzo 2026);
altro motivo di esenzione previsto dai regolamenti.


