Oggetto: Tributi – Iva – Prova delle cessioni intracomunitarie – Circolare Agenzia Entrate n.12 del 12.5.2020.

Con la circolare indicata in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato i mezzi di prova ammessi ai fini della non imponibilità Iva sulle cessioni intracomunitarie, alla luce del nuovo articolo 45-bis del Regolamento UE n.282/2011 applicabile dall’inizio di quest’anno.

 

L’Agenzia rammenta che in base alla normativa nazionale, che attua quella comunitaria (Direttiva Iva n.112/2006), non ci sono specifiche disposizioni in merito ai documenti che il contribuente deve conservare per provare che i beni oggetto della cessione siano stati fisicamente trasferiti da uno Stato comunitario ad un altro.

 

Riguardo alla prassi, l’Agenzia rammenta che da ultimo, con la risposta all’interpello n.100 dell’8 aprile 2019, ha ammesso la possibilità per il cedente di produrre vari documenti (es. fatture di vendita, DDT firmato dal vettore, fattura di trasportatore, ecc.) da cui devono emergere chiaramente i soggetti coinvolti nella cessione intracomunitaria – ovvero il cedente, il vettore e il cessionario – nonché tutti i dati utili a definire l’operazione svolta.

 

La suddetta prassi rimane applicabile ogniqualvolta non opera la presunzione sull’avvenuto trasporto ai sensi del citato articolo 45-bis secondo cui i documenti di prova sono diversificati a seconda che il trasporto o la spedizione dei beni da uno Stato comunitario all’altro sia avvenuto per conto del venditore o per conto dell’acquirente.

 

Nel primo caso (cessioni franco destino) il venditore deve fornire una dichiarazione dove attesta che i beni sono stati spediti o trasportati per suo conto. Nel secondo caso (cessioni franco fabbrica) il venditore deve farsi redigere dall’acquirente una dichiarazione attestante le generalità dell’acquirente stesso, la data del rilascio dei beni, la quantità e natura degli stessi, la data e il luogo di arrivo, l’identificazione della persona che ha accettato i beni e del mezzo di trasporto.

 

In entrambi i casi, la dichiarazione dovrà essere accompagnata da 2 ulteriori documenti che:

 

  • potranno essere entrambi relativi al trasporto, provenienti da soggetti diversi e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente, quali ad esempio un documento o una CMR riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere (per indipendenti si intende che non devono essere in rapporto societario);

 

  • potranno essere 1 relativo al trasporto e 1 a scelta tra:

polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto, documento bancario attestante il pagamento del trasporto, documento ufficiale rilasciato da una pubblica autorità che attesti l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione, ricevuta rilasciata da un depositario che attesti che nello Stato di destinazione è avvenuto il deposito.

 

È chiaro che la documentazione suddetta è di più facile reperimento da parte del venditore quando le cessioni sono franco destino.

 

L’Agenzia ha specificato che in presenza della suesposta documentazione, la presunzione circa l’avvenuto trasporto ai sensi dell’articolo 45-bis potrà sussistere anche per le cessioni intracomunitarie avvenute precedentemente al 1° gennaio 2020. Ovviamente, conclude la circolare, l’Amministrazione finanziaria potrà superare la presunzione ogniqualvolta verrà in possesso di elementi che dimostrino il mancato trasporto.